Rinvio al 1 gennaio 2026 per il nuovo regime Iva degli enti sportivi

6 GENNAIO 2025

Rinvio del nuovo regime Iva per enti sportivi al 2026

Il 2026 si preannuncia particolarmente importante per il mondo non profit con una serie di novità che incideranno già da quest’anno sui modelli organizzativi e sulla gestione degli enti.

Iniziamo dalla novità più attesa ovvero dalla conferma della proroga del nuovo regime Iva per gli enti sportivi destinato altrimenti ad entrare in vigore dal prossimo 1° gennaio.

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024 n. 202) in vigore dal 28 dicembre 2024 ha infatti prorogato il nuovo regime Iva al 1 gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, che così recita: “All’articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n.234, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

Si tratta del terzo e, probabilmente ultimo, rinvio della nuova disciplina scaturita dalle insistenti richieste della Commissione Ue legate alle scadenze imposte dalla procedura di infrazione all’Italia iniziata nel lontano 2010 in tema di Imposta sul valore aggiunto.

Il decreto milleproroghe specifica che il rinvio al 1° gennaio 2026 si lega alla prevista razionalizzazione della disciplina dell’Iva per gli enti del Terzo settore da attuarsi nel contesto della delega fiscale (articolo 7 della legge 111/2023) in attuazione, in particolare, della previsione contenuta nella lettera m), comma 1, articolo 9, L. 111/2023 che, testualmente, richiama l’esigenza di:

“completare e razionalizzare le misure fiscali previste per enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario con l’obiettivo di favorire tra l’altro, l’avviamento e la formazione allo sport dei giovani e soggetti svantaggiati”.

A rassicurare la Commissione Ue, dunque, l’obiettivo non solo di adeguare il sistema interno alla direttiva Ue, ma anche di procedere a un intervento di più ampio respiro in vista della definitiva entrata in vigore delle disposizioni fiscali per il Terzo settore, una volta sopraggiunta l’autorizzazione Ue attesa quest’anno.

Quest’ultima comporterà infatti puntuali conseguenze anche dal punto di vista Iva.

La concessione di un ulteriore anno di tempo sarà determinante per provare a semplificare l’impatto della nuova disciplina Iva sugli enti associativi, tenuto conto che il nuovo regime interesserà alcune tra le entrate di maggior rilievo di queste realtà e, più nello specifico, i corrispettivi specifici ricevuti da enti sportivi, associazioni di promozione sociale, culturali nonché partititi politici, sindacati e organizzazioni di categoria con riferimento ad operazioni rese nei confronti di soci, associati o partecipanti (ad esempio le quote per la partecipazione a corsi sportivi,  a gite, o per la vendita di beni e servizi o la fruizione di spazi).

A questo si aggiunge l’ingresso nel regime delle operazioni Iva imponibili delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di Aps munite di regolare attestato per la mescita di alimenti e bevande rilasciato da enti riconosciuti dal Ministero degli Interni.

Per molte realtà, dunque, dal 1 gennaio 2026, si renderà necessaria l’apertura delle partita Iva valutando anche la possibilità di fruire di eventuali dispense rispetto ai conseguenti adempimenti legati alla gestione del tributo (articolo 36 bis del Dpr 633/1972). Tuttavia si tratta di meccanismi fiscali e contabili molto complessi che, per realtà di minori dimensioni, necessitano di una semplificazione, eventualmente introducendo delle soglie di franchigia. Del resto proprio l’articolo n. 284 della direttiva UE 2006/112 prevede la possibilità, per ciascuno Stato membro, di introdurre delle «soglie di franchigia», differenziate sulla base di criteri oggettivi, con la possibilità di esentare i soggetti passivi da uno o più adempimenti, ivi incluso, a certe condizioni, l’obbligo di apertura di una posizione Iva. Altra chance per la semplificazione potrebbe arrivare dall’estensione del regime dei contribuenti minori o forfettari (legge 190/2014) anche agli enti di tipo associativo, con ulteriori semplificazioni sotto il profilo della fatturazione. Una soluzione già adottata dal legislatore italiano per Odv e Aps con entrate inferiori a 65mila euro e che potrebbe essere estesa, a determinate condizioni, anche ad altri enti associativi uniformando la soglia del volume d’affari al limite degli 85mila euro.

Verrebbe così alleggerito il carico degli adempimenti utilizzando un regime già ampiamente collaudato.

Da ultimo, un richiamo alla previsione normativa contenuta nell’articolo 36-bis, D.L. 75/2023 che, già in vigore dal 17 agosto 2023, resterà anche per l’anno 2025 una valida alternativa all’ipotesi di esclusione da Iva prevista dall’articolo 4, Decreto Iva, tanto per le associazioni quanto soprattutto per società di capitali sportive dilettantistiche (c.d. Ssd), per le quali l’applicazione della norma di esclusione è stata confermata dall’articolo 3, D.L. 113/2024 (c.d. D.L. Omnibus) tanto per il passato quanto per il futuro. Stante la complessità interpretativa della norma citata, l’anno 2025 potrebbe essere determinante per consentire all’Agenzia delle Entrate di esprimersi sulla corretta applicazione dell’articolo 36-bis, D.L. 75/2023, che per il suo ampissimo ambito di applicazione, sia dal punto di vista soggettivo sia oggettivo, meriterebbe un commento ufficiale, non ancora fornito.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

FINE