La Società Sportiva Dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o cooperativa senza fine di lucro dall’art. 90 della Legge n. 289/2002. Tale norma ha legittimato la possibilità di costituire società di capitali o cooperative per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica che non abbiano finalità di lucro, prevedendo per le stesse l’obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti. Esse rappresentano una fattispecie societaria assimilata dal Codice Civile alle ordinarie società di capitali, che può usufruire del regime di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, vi sono diversi aspetti, alcuni a favore, altri a sfavore, che è importante conoscere e valutare prima di costituire una società di capitali dilettantistica.
Vantaggi
a) Limitazione della responsabilità
Una tra le più rilevanti differenze tra la forma giuridica di associazione dilettantistica e quella di società dilettantistica risulta essere la limitazione della responsabilità in capo ai soci, la quale rappresenta un’agevolazione di notevole rilievo. In realtà, è bene tenere presente che gli amministratori non sono del tutto immuni da eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti. Infatti, essi sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società
b) Principio di democraticità e di partecipazione
A differenza delle associazioni, all’interno delle quali deve essere rispettato il principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività alle cariche sociali, nelle società di capitali dilettantistiche non sussiste tale obbligo. I soci, nel caso in esame, sono esclusivamente coloro che detengono quote o azioni della società, di conseguenza, i partecipanti o frequentatori, in quanto non soci, non dovranno essere convocati in assemblea o coinvolti nelle decisioni societarie. La società di capitali dilettantistica, dunque, è uno strumento utile per vincere la presunzione, spesso utilizzata dall’amministrazione finanziaria, della natura “fittizia” dei soci di associazioni in ragione della loro scarsa o nulla partecipazione alla vita associativa
c) Detassazione corrispettivi specifici
Anche le società di capitali non a scopo di lucro possono godere della detassazione dei corrispettivi percepiti da parte di terzi non soci, a condizione che tali soggetti siano tesserati ad una federazione o ente di promozione sportiva.
d) Altre disposizioni fiscali
Il comma 1 dell’articolo 90 della legge 289 del 2002 prevede che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (regime contabile agevolato per società ed enti sportivi con ricavi fino ad Euro 250.000 annui), e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Svantaggi
1) Adempimenti contabili e fiscali gravosi
D’altro canto, le società di capitali sportive dilettantistiche, essendo a tutti gli effetti delle società disciplinate dal Codice Civile, devono adempiere a tutti gli oneri contabili, amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti per le società di capitali, tra i quali l’iscrizione al Registro delle Imprese, la redazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa da depositarsi presso il Registro delle Imprese.
2) Tutte le entrate sono attratte nella sfera commerciale
Nel caso delle società, pur mancando lo scopo di lucro e trovando l’applicazione il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, ogni entrata è attratta nella sfera commerciale (a differenza invece di quanto avviene per gli enti non commerciali) e dovranno essere sottoposti a tassazione secondo le regole previste dalle norme fiscali vigenti. Fanno eccezione i corrispettivi specifici di cui all’articolo 148, comma 3, TUIR.
3) Dubbi interpretativi in merito alla obbligatorietà o meno di alcune clausole statutarie (voto capitario e intrasferibilità delle quote sociali)
Da una lettura incrociata delle norme in materia è emersa una grande confusione interpretativa in merito alla necessità o meno, al fine di ottenere le agevolazioni di settore, di inserire negli statuti delle società di capitali dilettantistiche, il voto per teste e la non rivalutabilità ed intrasferibilità delle quote sociali. Sebbene non vi siano chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene che le due previsioni di cui sopra non debbano essere applicate alle società citate, in particolare considerando che l’articolo 90 comma 18 lettera e) della Legge 289 del 2002 dispone che le norme sull’ordinamento interno debbano essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, “fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile”.
Si segnala che la dottrina è molto divisa sul tema e che l’amministrazione finanziaria ha spesso adottato un atteggiamento prudenziale basato sull’applicazione letterale delle norme (articolo 148, comma 8 del Tuir ed articolo 90, comma 18, della Legge 289/2002), orientamento che, a parere di chi scrive, presenterebbe seri dubbi di legittimità in quanto lesivo dei diritti dei soci, in primo luogo di far valere il proprio voto in proporzione alla quota sociale, in secondo luogo della libertà di cedere la propria partecipazione, ricavandone o meno un lucro personale. Sarebbe opportuno un chiarimento definitivo in merito al fine di dissipare i dubbi evidenziati.