L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”). Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 50,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare. Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU ed i contributi INPS.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE
La disciplina della dilazione di cui all’art. 19 del DPR 602/73 è stata riformata dall’art. 13-bis del D.L. 24.6.2016 n. 113, conv. L. 7.8.2016 n. 160, e le novità, in sintesi, sono le seguenti:
- è stato innalzato da 50.000,00 euro a 60.000,00 euro il limite fino al quale la dilazione è concessa su istanza di parte, senza che sia necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica;
- se il debitore decade dalla dilazione, può essere riammesso a condizione che, quando presenta la domanda, abbia pagato le rate scadute, a prescindere da quando è stato concesso l’originario piano di dilazione.
Non è prevista una specifica decorrenza per le novità indicate, quindi esse operano dal 21.8.2016, data di entrata in vigore della L. 160/2016, che ha convertito il D.L. 113/2016.
RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI
L’art. 13-bis co. 1 del D.L. 24.6.2016 n. 113, conv. L. 7.8.2016 n. 160, ha introdotto una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, all’1.7.2016, sono decaduti da una dilazione già concessa, se la domanda viene presentata entro il 20.10.2016. Si evidenzia che, nel sistema antecedente alle modifiche del DLgs. 159/2015, la decadenza dalla dilazione si sarebbe verificata con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Attualmente, di contro, la decadenza si verifica con il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive. Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell’accesso alla dilazione in esame, la tipologia di debito rateizzata; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.