Novità 2015 per il mondo dello sport

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) è intervenuta sulla disciplina che riguarda la tracciabilità delle transazioni per gli enti e le associazioni, portando ad un importo pari o superiore ad euro 1.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (in precedenza la soglia era pari ad euro 516,46).

Il citato obbligo, previsto dall’articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, fino al 31 dicembre 2014 stabiliva che:

I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli…omissis.

Tutti i versamenti e i pagamenti di importi superiori ad euro 516,46 da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere comunque effettuati in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.

L’inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (regime tributario di favore previsto per le associazioni e società sportive dilettantistiche), nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

Si ricorda che la Risoluzione n. 102/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito (sollevando molte perplessità) che la normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti e versamenti non può essere limitata al campo delle associazioni sportive dilettantistiche, ma deve essere estesa anche ai seguenti soggetti:

  • società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002;

  • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 31, della L. n. 350/2003;

  • associazioni senza fini di lucro

  • associazioni pro-loco,

in quanto soggetti “destinatari” del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità la soglia di euro 516,46 è stata portata ad euro 1.000,00, a far data dal 1 gennaio 2015, sia per i pagamenti che per i versamenti eseguiti dai predetti enti.

Altra novità inserita nella Legge di Stabilità (articolo 1, comma 710) è la possibilità per le associazioni sportive di chiedere dal 1 gennaio 2015 all’Agenzia delle Entrate la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione delle somme dovute al Fisco, nel caso ne avessero perso il diritto entro il 31 ottobre 2014. Si riporta di seguito il testo integrale del comma in argomento:

710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell’attivita’ di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell’imposta sul reddito delle societa’, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme

dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

FINE