Linee Guida 2018 per i controlli da parte della Guardia di Finanza degli enti non profit

28 settembre 2018

La Guardia di Finanza nella Circolare n.1/2018, diramata il 27 novembre 2017, contenente le linee guida per le verifiche fiscali, pone speciale attenzione al contrasto dei fenomeni che coinvolgono gli enti sportivi e del Terzo settore, in relazione ai profili di illiceità fiscale ed economico – finanziaria. Molto interessanti ai fini di questo contributo quanto previsto in merito alla redazione del rendiconto economico-finanziario, alle modalità di accesso in caso di verifica ed al controllo degli adempimenti fiscali.

Riportiamo quanto previsto dalla citata circolare in merito agli argomenti citati.

Rendiconto economico-finanziario
È previsto l’obbligo per gli enti associativi che beneficiano della detassazione dell’attività “interna”, di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie (non è prevista l’esposizione della situazione patrimoniale dell’ente).
La Guardia di Finanza osserva che “l’obbligo di redazione del rendiconto sussiste ancorché, per effetto delle richiamate agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, l’ente commerciale non ponga in essere alcuna attività commerciale nel periodo d’imposta considerato; è opportuno, inoltre, evidenziare che detto rendiconto, nel silenzio della norma, deve contenere “tutta” l’attività posta in essere dall’ente non lucrativo, ossia tanto l’attività commerciale, quanto quella istituzionale, ivi compresa quella decommercializzata e, di conseguenza, esclusa dall’imposizione diretta e/o indiretta.”
Prosegue la Circolare 1/2018 asserendo che “Peraltro, secondo quanto precisato dal Ministero delle Finanze, anche la documentazione di supporto di tale documento di sintesi, ancorché non fiscale, deve essere conservata secondo quanto previsto dalle norme fiscali in vigore e ciò in considerazione della rilevanza attribuita allo stesso rendiconto, imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di favore; è importante, altresì, sottolineare che, in base a quanto precisato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, non solo la mancata redazione ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza delle disposizioni tributarie di favore ed è dunque indispensabile che l’associazione provveda annualmente alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del rendiconto, come da previsioni statutarie.”

Accesso in caso di verifica fiscale
La Circolare precisa che  il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, all’art. 8, comma 22, ha modificato il primo periodo del primo comma dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633/1972, inserendo, dopo le parole “artistiche o professionali”, «nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
In relazione alla fase di accesso presso i locali utilizzati dagli enti non commerciali quindi, a seguito delle modifiche normative innanzi descritte, è sufficiente la sola autorizzazione interna, mentre in precedenza l’accesso nei medesimi locali poteva essere effettuato solo previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria sulla base di “gravi indizi” di violazioni di norme tributarie.

Controllo della “reale” natura dell’ente.
Per quanto concerne il controllo della reale natura dell’ente la Circolare sottolinea che “il controllo in questione non può prescindere da una preventiva conoscenza del regime civilistico e fiscale applicabile all’ente da sottoporre a verifica, in funzione della particolare categoria in cui si colloca, almeno dal punto di vista formale.
Il controllo sulla reale natura dell’ente sottoposto a verifica deve partire, quindi, dall’esame approfondito delle previsioni inserite nello statuto, sempre che questo sia dotato di data certa, mentre se lo stesso non risulta quanto meno registrato, le clausole ivi inserite saranno esaminate quali mere previsioni indicative, non vincolando in alcun modo le determinazioni degli operanti, che saranno assunte in considerazione dell’attività effettivamente svolta; detto approccio di tipo sostanziale sarà seguito, naturalmente, anche qualora lo statuto non sia stato redatto od esibito dal contribuente.
Il contenuto dello statuto sarà poi riscontrato con l’effettivo funzionamento dell’ente, avendo particolare riguardo agli adempimenti previsti dal codice civile e dalle normative di settore; in tale contesto andrà verificato anche il possesso dei requisiti formali previsti, quali l’iscrizione a particolari elenchi o registri nazionali o regionali, ovvero ad organizzazioni sovraordinate di carattere nazionale, ecc..
Qualora l’ente, in base a tali preliminari riscontri, possa legittimamente considerarsi “non commerciale”, in sede di esame documentale dovrà essere eseguito, per ogni periodo d’imposta oggetto di controllo, il confronto tra il volume delle operazioni riconducibili all’area istituzionale e quello relativo all’area commerciale, anche tenendo in considerazione i parametri previsti dall’art. 149, comma 2 del TUIR; va, infatti, evidenziato che, qualora il “peso” di quest’ultima risulti prevalente rispetto all’attività istituzionale, tutta l’attività posta in essere dall’ente (sin dall’inizio del periodo d’imposta) dovrà essere riconsiderata ai fini fiscali, diventando rilevante, in toto, ai fini del reddito d’impresa e, di conseguenza, soggetta a tutte le ordinarie disposizioni fiscali previste per gli enti commerciali.”
Si precisa che il comma 4 dell’articolo 149 citato non si applica agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Controllo degli adempimenti fiscali.
Nel prosieguo dei controlli la Guardia di Finanza rivolgerà la propria attenzione, dopo aver definito la natura “non commerciale” dell’ente, “al riscontro contabile, avendo cura, preliminarmente, di verificare se l’apparato contabile posto in essere dall’ente risulti compatibile con le tipologie ed il volume delle attività (istituzionale e commerciale) esercitate, sia regolarmente tenuto e presenti, in sostanza, i necessari requisiti di chiarezza ed attendibilità.
Il controllo vero e proprio verterà, quindi, sul puntuale rispetto delle norme dettate per la determinazione del reddito (contenute negli artt. da 143 a 147 del TUIR), nonché di quelle previste in generale dalla normativa IVA e dalle eventuali normative di settore. In presenza di un ente di natura associativa, che abbia beneficiato delle norme di favore previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, in aggiunta ai controlli dianzi elencati, dovranno essere svolti opportuni approfondimenti anche in relazione all’attività rendicontata come “interna” e, come tale, detassata ai fini fiscali; a tal fine può essere utile analizzare il contenuto dei libri sociali previsti dallo statuto (identificazione degli associati nel libro dei soci, deliberazioni riportate nel libro delle assemblee e nel libro dei verbali del consiglio direttivo, ecc.), nonché acquisire specifiche informazioni dalle persone che risultano (o risultavano) associati nell’ente, circa il reale funzionamento dell’associazione e le dinamiche che caratterizzano l’attività effettivamente esercitata.
Qualora l’ente associativo abbia svolto attività agevolate dietro pagamento di corrispettivi specifici, ai sensi dei commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo art. 148, dovrà essere riscontrato il regolare rispetto delle clausole statutarie previste nella medesima norma (che dovranno risultare inserite nello statuto dotato di data certa); in tale caso dovrà essere anche esaminato, con cura, il rendiconto economico e finanziario inerente la gestione dell’ente che, si ricorda, dovrà riportare l’intero volume delle attività svolte dallo stesso, indipendentemente dal fatto che rivestano o meno natura commerciale.
L’esame proseguirà, quindi, con le ordinarie tecniche ispettive utilizzate in relazione ai contribuenti esercenti attività d’impresa o professionali, avendo cura di riscontrare i regolari adempimenti formali e sostanziali previsti dalle varie norme tributarie.”

Selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.
In linea con quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 25/E, nel settore degli enti non commerciali, la Guardia di Finanza sottolinea che l’analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi deve essere eseguita con la massima cura, in modo da ottenere una selezione mirata a individuare i soggetti che apparentemente si presentano come “no profit”, ma in realtà dissimulano vere e proprie attività commerciali. In questo contesto, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2009 (par. 2.4), l’individuazione dei più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi ha lo scopo non solo di recuperare maggiori imposte evase, ma soprattutto di ottimizzare l’effetto di deterrenza indotto dalle attività di controllo nel comparto in esame.
A tal fine, è necessario che le attività di analisi e di selezione siano condotte in modo da diversificare la platea dei soggetti da sottoporre al controllo, ponendo attenzione al fatto che i controlli siano equamente distribuiti tra le diverse categorie di enti e gli specifici
ambiti di attività in cui questi operano, tenendo conto della diversificazione delle molteplici attività potenzialmente a rischio nel settore, come quelle, ad esempio, riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar, pub, birrerie, ecc., mascherati da associazioni culturali o soggetti affiliati ad associazioni di promozione sociale, l’attività spettacolistica da parte di discoteche e locali di intrattenimento in genere, svolta da associazioni e circoli privati, che, in realtà, sono aperti al pubblico, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di fittizi circoli
culturali.
Pertanto, la selezione dei soggetti da sottoporre al controllo va effettuata attraverso una sempre maggiore acquisizione di informazioni e conoscenza del mondo associativo locale, facendo particolare riferimento alle diverse forme di attività potenzialmente a rischio che emergono in ciascuna realtà territoriale.

In ogni caso è utile ricordare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 25/E, avente ad oggetto Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi, riporta il fondamentale concetto di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività di accertamento, nei termini che seguono: “Occorre [quindi] evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza in termini di potenziale proficuità del controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclusiva, riguardi la formazione sportiva per giovani (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantistiche riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o di soggetti svantaggiati.”

Dr. Cristiana Massarenti

FINE