Gli amministratori (componenti del Direttivo) di enti sportivi dilettantistici possono percepire compensi purchè non superino il parametro previsto dall’articolo 10, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 460 del 1997 (norma di valenza generale per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l’applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge), il quale prevede che costituisce distribuzione indiretta di utili c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Dedreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Con la Circolare n. 38/E del 17 maggio 2010, è stata data risposta ad un interpello riguardante la possibilità di quantificare i suddetti compensi in base ad altri parametri che non siano quelli previsti dall’art. 10, comma 6 del D. Lgs. 460 del 1997. Si fa presente, tuttavia, che, come chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 e con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002, la disposizione di cui all’articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve considerarsi “norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente”.
La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qual volta possa essere dimostrato che l’operazione attuata non concretizza un comportamento elusivo, ma risulta conforme ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell’ente interessato.
Di conseguenza potranno essere utilizzati altri parametri per la quantificazione dei compensi, diversi da quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 460 del 1997, purchè venga adottata la procedura indicata di interpello disapplicativo.
L’amministratore che percepisce un compenso per l’attività di gestione ed amministrazione dell’ente sportivo non potrà tuttavia percepire redditi nella forma di “redditi diversi” esenti fino ad euro 7500,00 ex art. 67 del TUIR, i cosiddetti compensi per attività sportiva, ma dovrà essere inquadrato diversamente, a seconda che il soggetto possieda o meno la partita iva.
Compensi per partecipazione a organi statutari da parte di soggetti titolari di partita iva
In tal caso, il compenso viene normalmente erogato per le competenze del soggetto partecipante, oggetto della propria attività professionale, messe a disposizione dell’ente, pertanto il soggetto, a fronte di tali compensi, dovrà obbligatoriamente emettere fattura, ovvero, se trattasi di partecipazione saltuaria a commissioni, il compenso dovrà essere trattato quale prestazione di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto del 20 per cento.
Compensi per partecipazione a organi statutari da parte di soggetti non titolari di partita iva
In questo caso se i soggetti, non titolari di partita iva, svolgono l’attività di gestione ed amministrazione dell’ente con regolarità e continuità (esempio il Presidente ed il Vice Presidente) essi dovranno essere inquadrati quali collaboratori coordinati e continuativi.
Tali compensi fiscalmente sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, con applicazione di ritenuta d’acconto in modo proporzionale a scaglioni (prima aliquota 23% fino ad euro 15.000 lordi) ed iscrizione all’ Inps -Gestione Separata – per il trattamento previdenziale relativo.
Nel caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sarà necessario redigere un contratto, che, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 276 del 2003 (cd. Legge Biagi), non dovrà prevedere un progetto specifico, tuttavia sarà necessario effettuare le previste comunicazioni agli enti competenti ai sensi della legislazione sul lavoro vigente in materia. Tale inquadramento è obbligatorio altresì per i componenti e i partecipanti a collegi e commissioni, semprechè per la medesima attività non abbiano come già detto, propria partita iva.
Si ricorda che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è da confondere con le collaborazioni di carattere amministrativo – gestionale di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Dpr 917/1986, le quali possono essere instaurate esclusivamente per compiti di segreteria e contabilità di enti ed associazioni sportive, ma non di gestione ed amministrazione, come nel caso dell’attività svolta da componenti del Consiglio Direttivo di un ente sportivo.
E’ appena il caso di rilevare che le spese documentate a piè di lista non entrano a far parte della base imponibile di nessuno degli inquadramenti analizzati.