29 aprile 2021
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI OBBLIGA L’ENTE SPORTIVO ALL’ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA E DIDATTICA
Il Collegio di Garanzia dello Sport, con propria decisione 29.3.2021 n. 29 ha precisato quali siano i requisiti richiesti agli enti sportivi dilettantistici per mantenere l’iscrizione nel Registro CONI delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Nello specifico è emerso un chiarimento atteso da tempo dagli operatori di settore e cioè che, per non rischiare di perdere la qualifica di ente sportivo dilettantistico è necessario, tra gli altri requisiti, lo svolgimento sia di attività sportiva che di attività didattica.
L’associazione ricorrente, avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro CONI, sosteneva nel ricorso di cui alla decisione n. 29 predetta, che “la nozione di attività sportiva dovrebbe essere intesa in un senso ampio e comprensivo, onde, anche a voler applicare il nuovo Regolamento di funzionamento dell’attuale registro approvato con deliberazione n. 1574/2017, ai fini della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro non si richiederebbe la sussistenza congiunta di attività sportiva e attività didattica, essendo sufficiente la sussistenza di una sola di esse.”.
Con riguardo alla disposizione dettata dall’art. 3 del Regolamento di funzionamento del Registro CONI n. 1574/2017 – che individua i requisiti per l’iscrizione nel Registro e richiede lo svolgimento di “comprovata attività sportiva e didattica” – la ricorrente ha sostenuto che essa “doveva essere interpretato come un E/O e non solo come una E cumulativa, sicchè il possesso anche di UNA sola delle DUE attività doveva comunque legittimare l’iscrizione“.
L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente – e conseguentemente il motivo di ricorso – secondo il Collegio di Garanzia è infondata, ponendosi in contrasto letterale con il testo dell’art. 3 del Regolamento 2017 citato, nel quale si richiede espressamente lo svolgimento da parte dell’Associazione richiedente l’iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica.
E prosegue, “non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività.”.
Nello stesso senso depongono anche le disposizioni ed i principi richiamati dalla ricorrente, dai quali, anzi, emerge la necessaria rilevanza dell’effettivo svolgimento di ‘attività sportiva’, la quale non può difettare sebbene possa “comprendere” anche lo svolgimento di attività didattiche e formative.
Questo principio si ricava dall’art. 90, comma 18, della L. 27.12.2002, n. 289, secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell’oggetto sociale la “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”; e si ricava anche dai “Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva” (di cui alla delibera del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018), secondo il quale “Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo“. Nessuna di queste disposizioni – richiamate dalla ricorrente – consente di ritenere che l’associazione sportiva dilettantistica possa limitarsi allo svolgimento di un’attività di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva.
Pertanto, alla luce dell’autorevole indirizzo giurisprudenziale il mancato esercizio di attività agonistica, e quindi della partecipazione a gare/manifestazioni sportive da parte dei propri soci, associati o tesserati sarebbe preclusiva della qualifica di ente sportivo dilettantistico e, di conseguenza, della possibilità di permanere nel Registro CONI.
Dr.ssa Cristiana Massarenti