2 settembre 2021
Che cos’è il TRUST?
L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della Legge 16 ottobre 1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992.
Esso si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust, per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Nella pratica si sono sviluppate nel tempo diverse figure di trust secondo le finalità perseguite: la devoluzione dei beni ad altri soggetti, definiti “beneficiari”, al termine del trust (come accade nell’ipotesi dei trust c.d. di interesse familiare, istituiti con finalità di assistenza o in vista della successione), ovvero altre finalità di diversa natura (come accade, ad esempio, per il trust c.d. “di garanzia”, o per il trust c.d. “liquidatorio” istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo di una società e pagare i creditori della stessa, etc.).
Nell’ipotesi in cui sia lo stesso disponente ad essere designato quale trustee si dà luogo a un trust c.d. «autodichiarato».
Allo stato, non è presente nell’ordinamento interno una disciplina tipica dell’istituto.
Il legislatore, invero, ha disciplinato la trascrizione di “atti di destinazione” con la legge 30 dicembre 2005, n. 273 in vigore dal 1° marzo 2006, con la quale è stato introdotto nel Libro sesto, titolo I, capo I, del codice civile il nuovo articolo 2645-ter (rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche»).
La disposizione in esame, a carattere particolarmente ampio, consente la trascrizione di determinati atti «al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», consentendo la “segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, con ciò, introducendo una rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri».
In ambito fiscale, invece, il legislatore è intervenuto nel tempo inserendo diverse disposizioni sia in tema di imposte sui redditi, sia in tema di imposizione indiretta sui c.d. “vincoli di destinazione”, delle quali si dà conto nei paragrafi che seguono.
A cosa serve il trust?
Sostanzialmente in trust serve a destinare un patrimonio ad una specifica finalità meritevole di tutela. Nel momento in cui si dispongono dei beni in trust è bene tenere presente che si verifica la segregazione di quel patrimonio. I beni in questione infatti non saranno più di proprietà del disponente, e non saranno quindi aggredibili dai suoi creditori, ma entreranno nel patrimonio del trustee.
E’ necessario tuttavia sottolineare che la segregazione del patrimonio è l’effetto del negozio e deve essere al servizio del compito affidato al trustee, non può essere la sua finalità.
In sostanza l’atto istitutivo deve delineare degli obiettivi programmatici che siano considerati meritevoli di tutela.
E’ importante evidenziare che il disponente, con la disposizione dei beni in trust, se ne spoglia del tutto.
Il trustee non rappresenta il fiduciario del disponente, ma svolge il ruolo di fiduciario della realizzazione dell’affidamento. Egli svolte i propri compiti normalmente a vantaggio di alcuni soggetti, che sono denominati beneficiari, ma vi sono anche trust istituiti per uno scopo, caritatevole o meno.
Uno degli elementi essenziali del trust è rappresentato pertanto dal fatto che il trustee deve godere di ampia autonomia nell’attuazione del compito affidatogli, ovviamente esercitando i propri poteri in linea con quelli che sono gli indirizzi definiti dall’atto istitutivo. Se questa autonomia è solo apparente, ciò violerà lo spirito istitutivo del trust minando la solidità del costrutto segregativo del patrimonio alla base del trust stesso. L’atto istitutivo può prevedere, la presenza di un soggetto (guardiano) con funzioni di controllore che avrà il compito di vegliare sul corretto operato del trustee, il quale potrà essere anche revocato, sussistendo determinate condizioni, dal disponente.
Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
La legge finanziaria 2007 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di trust.
Per effetto di tali disposizioni, i trust residenti o non-residenti sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Il comma 74 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha modificato l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
In tal modo è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria.
Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).
Ai fini dell’imposizione dei redditi, si distinguono due tipologie di trust:
senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (cd. trust opachi);
con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (cd. trust trasparenti).
In quest’ultimo caso, il trust residente o non-residente non è considerato come un autonomo soggetto d’imposta, ma come un’entità trasparente. Il reddito ovunque conseguito dal trust trasparente viene assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale con applicazione delle aliquote progressive qualora il beneficiario sia una persona fisica -«in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali». Naturalmente, ove il reddito abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari del trust trasparente: pertanto la percezione di tali redditi da parte degli stessi rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito.
Disciplina ai fini delle imposte indirette
Dopo alterne vicende, come spiegato nella bozza di Circolare sul tema pubblicata l’11 agosto 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate in consultazione, negli arresti più recenti in materia, la Corte di Cassazione, ripercorrendo nelle motivazioni la complessa evoluzione della vicenda, ha ritenuto di confermare l’interpretazione secondo la quale -essendo la “costituzione di vincoli di destinazione” assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni -occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza «del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari», con ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo.
A tal fine, il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì «rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla –indeterminata –nozione di ‘utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone’ (Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario» (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154) e ciò anche nel caso di Trust autodichiarato.
Le medesime conclusioni sono state espresse, da ultimo, nelle ordinanze 14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819, nonché nella sentenza 30 marzo 2021, n. 8719.
Tale orientamento non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione secondo l’Agenzia delle Entrate.
“Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette
A seguito del recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione, si illustra di seguito il trattamento tributario ai fini dell’imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i trust superando la prassi in materia sopra richiamata.
Trust residenti
L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente -o da terzi-a favore del trust).
Più specificamente, con riferimento agli atti che generalmente interessano la vita di un trust, vengono portati i seguenti esempi:
– Atto istitutivo del trust
L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.
– Atto di dotazione dei beni in trust
La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust.
– Trasferimento dei beni ai beneficiari
Gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Infatti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (Cassazione, Sentenza n. 8082/2020).
In ordine al momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame.
Al riguardo, si conferma quanto chiarito nella prassi amministrativa secondo cui il trust, è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa.
Pertanto, ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti.
– Operazioni effettuate durante il trust
Per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
– Sostituzione del trustee
Nell’arco della durata di un trust, può accadere che il trustee cessi dal suo ufficio per vari motivi tra cui la rinuncia, la revoca, la decadenza, la scadenza di termini, la sopravvenuta incapacità o altre cause individuate nell’atto istitutivo.
In tal caso sarà necessario provvedere alla sua sostituzione, nominando un nuovo trustee che assumerà l’amministrazione e la gestione, secondo le disposizioni stabilite nello statuto.
Alla luce dell’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità che individua nei soli trasferimenti di beni ai beneficiari il presupposto applicativo delle imposte sulle successioni e donazioni, si osserva che l’atto con cui si effettua la sostituzione del trustee non realizza tale presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Si tratta, in effetti, di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del trust alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale.
Tali atti di sostituzione del trustee, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, saranno assoggettati all’imposta di registro in misura fissa in quanto «non aventi per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale».
– Imposte ipotecaria e catastale
Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità delle trascrizioni di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali dei medesimi atti.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi. L’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, nel trust, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario.
Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.
Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Dott.ssa Cristiana Massarenti