Che differenza c’è tra una ASSOCIAZIONE ed una FONDAZIONE?

5 settembre 2022

PILLOLE SULLA DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE

a cura della Dottoressa Cristiana Massarenti

Per poter scegliere consapevolmente tra la forma associativa e quella della fondazione si deve tenere presenti le principali diversità tra le due forme di enti non profit disciplinate dal libro primo del codice civile che riguardano principalmente:

  • i soggetti beneficiari dell’attività dell’ente: nelle fondazioni sono sempre soggetti esterni in quanto lo scopo dell’ente deve essere necessariamente rivolto a terzi; in proposito si parla di “eterodestinazione” dello scopo, mentre beneficiari delle associazioni possono essere i medesimi associati (scopo interno);
  • la natura dell’atto costitutivo: nelle associazioni è contrattuale (contratto plurilaterale di durata ed a struttura aperta) e pertanto necessita di una pluralità di persone, mentre nelle fondazioni è atto unilaterale;
  • l’attribuzione dei poteri decisionali: nelle associazioni spettano all’assemblea, dove gli associati hanno facoltà di indirizzo e di controllo, e all’organo amministrativo in base ad una ripartizione organica delle competenze, mentre nelle fondazioni gli interessati all’attività non hanno mezzi di intervento nella governance e l’organo amministrativo è tenuto ad eseguire la volontà del fondatore espressa al momento della costituzione dell’ente, e, di conseguenza, è detto “organo servente”;
  • lo scopo: nelle associazioni costituisce un vincolo contrattuale e come tale può essere modificato o rimosso con le modalità previste dallo stesso contratto, mentre nelle fondazioni è irrevocabile anche se questo aspetto negli ultimi tempi, a decorrere dalla riforma societaria del 2003, ha subito delle importanti modifiche e può pertanto essere parzialmente messo in discussione.

La struttura fondazionale andrà quindi privilegiata qualora si disponga di un patrimonio che si vuole vincolare in modo pressoché irreversibile ad un determinato scopo “esterno” e contestualmente si intendano prevedere le regole organizzative interne. Una volta creato il nuovo soggetto giuridico non sarà più possibile modificare le finalità imposte del fondatore, mentre le clausole statutarie inerenti la struttura organizzativa possono essere modificate al fine di migliorare la efficienza dell’ente. Nelle associazioni, al contrario, l’assemblea è sovrana e può deliberare tutte le modifiche che ritiene più opportune ivi compreso il totale cambiamento dello scopo originario.

Per quanto concerne la costituzione di una fondazione essa deve avvenire per atto pubblico con un patrimonio minimo non inferiore ad euro 30.000. Se tale patrimonio fosse costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al contrario, per costituire un’associazione non è previsto un patrimonio minimo, se non quando si voglia acquisire la personalità giuridica. In questo caso il patrimonio minimo è fissato in euro 15.000.

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