19 marzo 2020
Di seguito vengono elencate alcune misure previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 per la generalità dei lavoratori, alcune di esse riguardano specificamente quelli del settore sportivo.
INDENNITA’ A FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI: ARTICOLO 27 DL 18/2020
Il DL 18/2020 Decreto Cura Italia (articolo 27), riconosce un’indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:
- liberi professionisti del settore sportivo titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI: ARTICOLO 96 DL 18/2020
L’indennità di cui all’articolo 27 del DL 18/2020 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, ovvero ai collaboratori sportivi e che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale non professionale i cui compensi sono esenti fino al limite di euro 10.000,00.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni a far data dal 17 marzo 2020 ovvero entro entro il 3 aprile 2020, sono individuate le modalità di presentazione delle domande sopra citate.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) e ASSEGNO ORDINARIO
L’art. 19 del DL 18/2020 riconosce ai datori di lavoro, anche del settore sportivo, che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, la possibilità di richiedere il trattamento di CIGO o l’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.2.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
In ogni caso, l’istanza deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della presenza di causali di CIGO di cui all’art. 11 del DLgs. 148/2015.
CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING
Il DL 17.3.2020 n. 18 al Capo II, contenente norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, ha previsto all’art. 23 uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, anche sportivo, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. L’indennità è determinata al 50%:
- per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa e gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del citato DLgs., fruiti dai genitori durante tale periodo, sono convertiti nel congedo speciale in questione;
- per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
- per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l’altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.
Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del DL, il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.
I dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, godono invece del diritto di astenersi dall’attività lavorativa:
- senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
All’art. 46 del DL 18/2020 è prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, la preclusione dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).
Dr.ssa Cristiana Massarenti