Il comma 50, articolo 1, della Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232), con una modifica all’articolo 90 della legge finanziaria del 2003 (legge n. 289 del 2002), eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Elevato da Euro 250.000 ad Euro 400.000 il tetto per poter accedere alla Legge 398/1991.
FINE