I poteri ispettivi della Siae ed i diritti dei contribuenti

I compiti oggi attribuiti ai concessionari SIAE si possono rinvenire nel decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60 che, attraverso la revisione della disciplina dell’imposta sugli spettacoli e l’introduzione dell’“imposta sugli intrattenimenti”, ha provveduto a rivedere e parzialmente modificare rispetto a quanto definito precedentemente dall’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972.

In forza dell’articolo 74-quater, è stato previsto che il concessionario SIAE cooperi, ai sensi dell’articolo 52 del DPR 633/1972, con gli uffici delle entrate attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, al fine di reperire ed acquisire gli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto ed alla repressione delle violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica, trasmettendo successivamente agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione in relazione alle seguenti specifiche attività:

1. attività di spettacolo rientranti nella categoria “Spettacoli ed altre attività” del DPR 633/72: Spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; esecuzioni musicali; spettacoli teatrali; mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali ed altre manifestazioni similari; prestazioni di lavoro fornite in locali aperti al pubblico attraverso radiodiffusioni circolari, diffusione radiotelevisiva,

2. attività svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991 n. 398,

3. attività sottoposte ad imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, come modificato dal D. Lgs. 60/1999.

Successivamente, con decreto del 7 giugno 2000, il Direttore del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze ha approvato la convenzione tra Agenzia Entrate e Siae, in vigore fino al 31 dicembre 2009, poi rinnovata in data 15 dicembre 2009 per altri dieci anni fino al 31 dicembre 2019. L’attuale convenzione affida alla Siae gli stessi compiti della precedente, definendoli però in modo più analitico e puntuale ed ampliandone il contenuto. In sintesi, i compiti attuali della Siae sono i seguenti:

  • attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi acquisiti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché dai soggetti che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91;
  • attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni nei confronti di tali contribuenti;
  • attività di verifica sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte degli esercenti cinematografici del credito d’imposta di cui al D. Lgs. n. 60/1999;
  • attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali;
  • attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti;
  • rendicontazione all’Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dall’attività di acquisizione del volume dei corrispettivi, dall’attività ispettiva, nonché dall’attività inerente le biglietterie automatizzate ed i misuratori fiscali.

Convenzioni con altri enti

Si rappresenta che, oltre alla collaborazione in esame con l’Agenzia delle Entrate, in passato la Siae era convenzionata anche con l’Inps e l’Enpals al fine di svolgere attività di controllo finalizzate all’azione di contrasto al fenomeno dell’evasione ed elusione contributiva. Trattasi di convenzioni scadute che non sono state rinnovate.

Poteri riconosciuti alla SIAE

La sola convenzione ancora in essere, dunque, risulta essere quella stipulata con l’Agenzia delle Entrate. E’ opportuno sottolineare che la sua traduzione operativa da parte degli ispettori preposti ha provocato in passato, e provoca tuttora, grande disorientamento negli operatori dei settori interessati dalle verifiche, a causa delle modalità di esercizio dei poteri loro affidati, non uniformi, spesso contradditori, e talune volte invasivi di sfere proprie di altri enti verificatori, o forieri di richieste di documentazione contabile, o finanziaria, che in alcuni casi fanno dubitare fortemente della loro legittimità. Tale confusione, purtroppo, è alimentata dalla scarsa chiarezza delle norme interessate e dell’unica circolare sul tema, la Circolare Ministeriale n. 224/E/2000.

Scopo del presente lavoro è cercare di chiarire, per quanto gli elementi a disposizione possano consentirlo, quali siano i poteri effettivamente attribuiti agli Uffici Siae dall’Agenzia delle Entrate, e quali invece siano ad essa preclusi, partendo dall’esame della predetta convenzione.

La convenzione, nello specifico, prevede che, al fine di garantire all’Agenzia delle Entrate il corretto e completo flusso delle informazioni richieste, il concessionario SIAE, nei confronti dei soggetti che esercitano attività di spettacolo, di intrattenimento o in regime Legge 398/1991, debba provvedere alla verifica della corrispondenza tra dati accertati e dati registrati su documenti contabili ovvero provenienti dalle biglietterie autorizzate nonché l’accertamento di tutti gli altri proventi inerenti all’attività al fine di pianificare accessi mirati qualora non venissero comunicati tali dati o fossero ritenuti non congrui in relazione all’attività esercitata; inoltre la Siae deve provvedere alla raccolta della documentazione contabile afferente ai soggetti d’imposta e all’acquisizione dei relativi corrispettivi. Quali siano le modalità attraverso le quali ciò debba avvenire non è dato sapere con certezza.

Provando a cercare la soluzione ai nostri dubbi nella ormai datata circolare del Ministero delle Finanze del 5 dicembre 2000 n. 224/E, si apprende che gli ispettori Siae, sono investiti dei seguenti poteri:

  1. controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
  2. ispezione documentale secondo le norme e con le facoltà previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
  3. redazione dei processi verbali relativi all’attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte;
  4. acquisizione, elaborazione e fornitura all’Anagrafe Tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla S.I.A.E., secondo modalità da definire con decreto ministeriale.

Di conseguenza, emerge che alla S.I.A.E. sono attribuiti ampi poteri (istruttori, strumentali all’attività di controllo) di accesso, ispezione e verifica, ulteriormente specificati per gli enti in regime 398/1991 e per gli enti non commerciali in genere. Per i primi, ovvero per i soggetti in Legge 398/1991, la circolare prevede che gli ispettori debbano provvedere:

  • alla verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997;
  • alla verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
  • alla verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in euro 250.000 per le opzioni in corso;
  • alla verifica di assenza di finalità lucrative.

E’ appena il caso di rilevare che quest’ultimo punto, ovvero la “verifica dell’assenza di finalità lucrative” comporta un esame nel merito della posizione giuridica del soggetto verificato che, a parere di chi scrive, esula dalle competenze attribuite per legge alla Siae. Inoltre, per gli enti non commerciali di tipo associativo la Siae è investita del potere di effettuare altri controlli riguardo alle quote sociali ed ai corrispettivi dei soci. Nello specifico, in relazione alla quote sociali, la Siae deve verificare che le quote sociali non vengano riscosse dall’associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura di corrispettivi specifici, sarebbero soggette ad IVA, secondo l’interpretazione del Ministero. In relazione ai corrispettivi dei soci, invece, la Siae deve verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72, per il non assoggettamento ad IVA dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall’ente associativo di appartenenza. La S.I.A.E. inoltre deve segnalare l’eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 4 per il rispetto dei principi di non lucratività degli enti di cui al D. Lgs. 460/1997. Si ritiene che anche tale ultimo controllo, così come la verifica dell’assenza di finalità lucrative, esuli dalla competenza attribuita dalla convenzione alla Siae, invadendo la sfera di operatività riservata ad altri organi accertatori.

Poteri non riconosciuti alla SIAE

La circolare predetta specifica che la S.I.A.E. in ogni caso non può:

  • invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
  • inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
  • invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
  • richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
  • richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
  • richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
  • richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, e così via.

La circolare specifica che “le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti. ” Tuttavia, tale affermazione, spesso si scontra con una realtà in cui gli uffici S.I.A.E. di frequente chiedono ai soggetti sottoposti a verifica di esibire documentazione non pertinente, necessaria o semplicemente non obbligatoria rispetto ai controlli di competenza.

Lo Statuto dei diritti del contribuente e la S.I.A.E.

Si è visto dunque che alla S.I.A.E. sono stati attribuiti poteri ispettivi molto ampi, che proprio in quanto tali, devono fare i conti con le limitazioni e gli obblighi previsti in capo agli organi dell’Amministrazione finanziaria dal cosiddetto “Statuto del contribuente”, approvato con la Legge 27 luglio 2000, n.212, applicabile anche alla Siae stessa in forza dell’art.17, rubricato “Concessionari della riscossione” il quale recita “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.” Con questa legge, il legislatore si è prefisso lo scopo di rendere più trasparente il rapporto tra il Fisco ed il contribuente, sancendo il principio fondamentale secondo cui tale rapporto deve essere improntato al principio della collaborazione e della buona fede, come previsto dall’articolo 10 della norma.

Pertanto, secondo una concezione più moderna e attuale del rapporto con il Fisco, oltre alla collaborazione ed alla buona fede, nei rapporti con l’amministrazione finanziaria dovrà essere garantita al cittadino la certezza dei suoi diritti, la certezza del diritto e, soprattutto, una burocrazia non asfissiante ed opprimente, ma snella ed efficiente.

Nella prassi operativa, pertanto il personale della S.I.A.E. dovrà, in concreto, fornire al contribuente soggetto a controllo ogni informazione relativa allo scopo della verifica e sulla sua origine, nonché l’oggetto dell’intervento.

L’art.13 dello Statuto prevede, al fine di prevenire comportamenti scorretti, che un organo monocratico, il Garante del contribuente, che ha sede presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, tuteli il cittadino da disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria. Quest’organo può rappresentare uno strumento valido al fine di contrastare comportamenti anomali o scorretti da parte dei verificatori.

Funzione pubblica e privata della S.I.A.E

La Siae, infine, oltre alla funzione pubblica di cui è investita, finalizzata alla tutela degli interessi erariali nel settore delle attività di spettacolo ed intrattenimento (in forza della esaminata riforma legislativa), esercita un’ altrettanto fondamentale funzione di natura privatistica tesa alla tutela del diritto d’autore. La Siae, infatti, assicura ad autori ed editori la remunerazione del loro lavoro, in quanto ogni opera dell’ingegno è frutto di un’attività intellettuale, che la legge tutela, come ogni altro lavoro, riconoscendo in favore di autori ed editori il diritto a un compenso per i vari tipi di sua utilizzazione, dai concerti alla radio e televisione, dai teatri alle sale ballo, dal cinema ai bar, ad Internet, alla telefonia mobile e così via. Alla Siae è affidato il compito di autorizzare le utilizzazioni delle opere, ricevere da chi le utilizza i compensi dovuti e distribuirli agli aventi diritto (autori ed editori). E ciò lo fa per tutti i generi artistici: musica, lirica, cinema, teatro, letteratura, arte visiva, radiotelevisione.

Nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche di cui si è ampiamente discusso, il personale ispettivo viene legittimato ad accedere all’interno di locali aziendali nella disponibilità di soggetti sottoposti alla vigilanza della Siae, rispettando le formalità e gli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

Allo stesso modo, tuttavia, personale della Siae potrà accedere, questa volta non investita da un potere legale, ma scaturente da dinamiche organizzative e gerarchiche interne, all’interno di locali e sedi societarie al fine di rilevare eventuali irregolarità connesse con lo sfruttamento delle opere dell’ingegno tutelate dalla Società medesima. In questo caso il personale operante non dovrà rispettare alcuna formalità normativamente prevista, in quanto impegnato in attività avente rilevanza privatistica.

Ma come si possono contemperare le esigenze erariali con quelle privatistiche? I dati raccolti nell’ambito dell’attività privatistica potranno essere utilizzati dalla Siae nell’esercizio della sua funzione erariale? Nell’esaminare tutta la documentazione esistente sul tema, il decreto legislativo n.60/99,  la Convenzione con l’Agenzia delle Entrate e la C.M. n.224/E/2000, nulla si rinviene in relazione al rapporto tra funzione erariale e funzione privatistica del personale della Siae che consenta di rispondere adeguatamente al quesito posto. Nell’ottica di un più trasparente e costruttivo rapporto tra il Fisco ed il contribuente nonché di una sentita esigenza da parte di tutti gli operatori e professionisti del settore di certezza del diritto, sarebbe auspicabile, a parere di chi scrive, che il legislatore o il Ministero delle Finanze, colmasse queste vistose lacune, con un proprio definitivo ed autorevole intervento chiarificatore.

FINE