28 marzo 2018
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso in merito alla natura dell’attività di procuratore sportivo e sulla sua compatibilità o meno con l’esercizio della libera professione.
A seguito della riforma voluta dalla FIFA e recepita dalla FIGC con decorrenza dal 1° aprile 2015, tramite l’emanazione del nuovo “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo”, la figura del procuratore sportivo ha subito un sostanziale stravolgimento che richiede un approccio differente al suo inquadramento.
In precedenza il regolamento della F.I.F.A. (2008) definiva “agente di calciatori” “una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio ai fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per ii trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente regolamento”.
Considerati gli evidenti riferimenti alla fattispecie giuridica della mediazione (art. 1754 ss. cod. civ.) e posta la formulazione letterale ampia e generica dell’art. 4 d.lgs. 139/2005, che stabilisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediatore, il CNDCEC era giunto in passato a ritenere incompatibile l’attività di “agente di calciatori” con l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
In virtù delle nuove disposizioni, oggi al contrario non esiste più la figura dell’agente di calciatori: nel dichiarato intento di migliorare il quadro dei controlli (e non di “liberalizzare” l’attività), il nuovo regolamento non è più finalizzato a disciplinare l’accesso, ma a consentire un più ampio controllo di coloro che rappresentano giocatori e/o società nelle negoziazioni dei contratti di lavoro e negli accordi di trasferimento, in un’ottica di maggiore trasparenza.
L’art. 1 del regolamento FIGC definisce il procuratore sportivo come il soggetto che, anche per il tramite di una persona giuridica o di una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una società sportiva e/o un calciatore, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati. Il procuratore sportivo, che deve essere iscritto in un apposito registro tenuto dalla FIGC e pubblicato sul sito istituzionale, fornisce un servizio di “assistenza e rappresentanza” a favore di un calciatore o di una società, finalizzato alla conclusione (o anche alla risoluzione) di un contratto di prestazione sportiva tra calciatore e società sportive, ovvero alla conclusione del trasferimento di un calciatore tra due società sportive. A tal fine il procuratore sportivo sottoscrive un contratto di rappresentanza, nell’ambito del quale deve essere indicato anche il corrispettivo dovuto al procuratore sportivo, le modalità di pagamento dello stesso e, se i suoi servizi sono svolti nell’interesse di più parti, anche il nominativo di chi è tenuto al pagamento.
Sotto il profilo giuridico, secondo il parere espresso dal CNDCEC n. 312 del 02.03.2018, l’attività in esame ora consiste nella rappresentanza del calciatore o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva verso un corrispettivo.
Più precisamente, il rapporto contrattuale presenta elementi propri del mandato con rappresentanza (art. 1704 segg. cod.civ.).
Con specifico riferimento all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo da parte di un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si osserva che, in materia di incompatibilità con l’esercizio della professione, l’art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 139/2005 stabilisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
Il CNDCEC afferma che la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediazione, mentre non fa alcuna menzione del contratto di rappresentanza. Infatti, posto che l’art. 4 deve ritenersi norma di stretta interpretazione, non ammettendosi in alcun caso interventi interpretativi che ne amplino l’ambito di applicazione in via analogica o estensiva, viene rilevato che il caso di specie non rientra tra le ipotesi tassativamente contemplate dal medesimo articolo.
Inoltre la fattispecie in esame non può ricondursi all’istituto della mediazione, atteso che ai sensi dell’art. 1754 c.c. “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. In relazione all’attività di rappresentanza, pertanto, il CNDCEC ritiene che la stessa non risulti incompatibile con l’esercizio della professione, sempre che gli effetti dei negozi giuridici posti in essere dal rappresentante (procuratore) ricadano esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato (calciatore/società sportiva).