Il Registro Coni: le nuove regole di funzionamento dal 1 gennaio 2018

Con Deliberazione del 18 luglio 2017 il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti gli affiliati:

  • delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
  • delle Discipline Sportive Associate (DSA)
  • degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione ovvero dalle FSN, DSA ed EPS e sono soggetti a controllo da parte del C.O.N.I..

L’elenco delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi da parte del C.O.N.I., ai sensi della Legge n. 186/2004[1], è trasmesso annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate.

Il Registro C.O.N.I. è composto da due sezioni:
– sezione pubblica
– sezione riservata.

Nella sezione pubblica vi sono dati accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito Internet del C.O.N.I. Nella sezione riservata vi sono invece ulteriori dati concernenti le società/associazioni sportive dilettantistiche la cui consultazione è riservata non solo all’ente di affiliazione di riferimento e naturalmente all’organismo di base (associazione o società), ma è consentita anche all’Agenzia delle Entrate ed all’Inps per il perseguimento della propria attività di controllo e verifica.

Il Presidente del CONI Malagò, con lettera inviata a tutti gli enti attualmente iscritti al Registro in questi giorni, informa che a partire dal 1 gennaio 2018 tutte le utenze attualmente attive non saranno più valide, pertanto il legale rappresentante di ogni ente sportivo dovrà adoperarsi al fine di procurarsi le credenziali per l’accesso alla nuova piattaforma.

L’indirizzo internet cui collegarsi è il seguente: https://rssd.coni.it/, e per poter accedere bisognerà chiedere una nuova utenza (username e password). L’accesso consentirà la consultazione dei dati trasmigrati dall’applicativo precedente e la stampa del certificato di iscrizione oltre a molte altre funzionalità che via via verranno illustrate.

Il Presidente Malagò conclude affermando che le nuove procedure consentiranno di creare un Database dello sport nazionale completo che potrà consentire, per le associazioni e società sportive dilettantistiche in esso iscritte, di poter dimostrare agli enti preposti ai controlli (Agenzia delle Entrate, SIAE e Inps) la “loro vera natura sportivo-dilettantistica.”

Molte saranno le informazioni che gli enti sportivi dilettantistici dovranno inserire nella nuova piattaforma.

Oltre ai dati anagrafici, è previsto il caricamento dei seguenti atti e documenti:
– atto costitutivo e statuto
– verbali modifiche statutarie
– verbali modifiche cariche sociali
– settore sportivo
– impianto dove viene svolta l’attività.

Pertanto, dal punto di vista documentale, la gestione dell’ente sportivo dovrà essere ineccepibile, con corretta tenuta di tutti i libri sociali, in particolare del libro verbali del consiglio direttivo e del libro verbali dell’assemblea dei soci, oltre che del libro soci e tesserati.

Inoltre, e questa è una delle novità più interessanti, bisognerà inserire nel Registro il rendiconto economico-finanziario o bilancio dell’ente sportivo, indicando specificatamente le seguenti voci di entrata ed uscita:
– proventi dell’attività istituzionale
– proventi dell’attività commerciale
– plusvalenze
– sopravvenienze attive
– oneri dell’attività commerciale
– oneri dell’attività istituzionale
– minusvalenze
– sopravvenienze passive
– avanzo/disavanzo di gestione.

E’ chiaro dunque che si richiede con questi dati, agli enti sportivi, un’attenzione particolare alla tenuta della contabilità dell’ente sportivo, ritenuta imprescindibile per un ente che desideri che la propria attività sportiva svolta sia certificata dal CONI.

Da ultimo, dovrà essere documentato lo svolgimento di attività di natura sportiva, didattica e formativa da parte di ciascun ente sportivo al fine della permanenza nel Registro, specificando per ogni attività sportiva, didattica (corsi avviamento allo sport) o formativa (attività di crescita dei tesserati) svolta, oltre al tipo di manifestazione, luogo e periodo, altresì i partecipanti, identificati dal codice fiscale.

Dall’analisi delle rilevanti novità è palese che diventare o, conservare la natura di ente sportivo dilettantistico è diventato più complesso, pertanto, solo dotandosi delle necessarie competenze nei vari settori di attività (sportivo, gestionale, amministrativo, contabile, fiscale) sarà possibile gestire un ente complesso, quale quello sportivo dilettantistico, dal 1 gennaio 2018.
[1]Legge 27 luglio 2004, n. 186 Art. 7. Disposizioni in materia di attivita’ sportiva dilettantistica

In relazione alla necessita’ di confermare che il CONI e’ unico organismo certificatore della effettiva attivita’ sportiva svolta dalle societa’ e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa’ ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicita’ dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Lettera Presidente Malagò

FINE