12 agosto 2021
La Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) ha modificato le date di entrata in vigore dei decreti attuativi della Riforma dello sport.
Per quanto qui interessa prenderemo in esame in particolare l’articolo 10 del D. Lgs. 36/2021 relativo al riconoscimento, secondo i nuovi presupposti normativi, ai fini sportivi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche che entrerà in vigore il 1 gennaio 2022.
La novità principale è che il Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, tenuto ora dal C.O.N.I., sarà l’anno prossimo tenuto dal Dipartimento per lo Sport, cambiando la propria denominazione in “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
Il Dipartimento per lo sport ogni anno dovrà trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate – l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
Sarà lo stesso Dipartimento per lo sport che, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., eserciterà funzioni ispettive, al fine di verificare l’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti iscritti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l’unicità, la completezza, la periodicità e l’efficacia dell’attività ispettiva.
In caso di violazione delle norme che sovrintendono l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, il Dipartimento per lo sport diffiderà gli organi di amministrazione degli enti
dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni.
Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti, il Dipartimento per lo sport revocherà la qualifica di ente dilettantistico.
Dal 31 agosto 2022 diventerà pienamente operativo il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, la cui procedura di iscrizione, quanto alla documentazione da presentare, è stata semplificata dal D.L. 73/2021.
Riportiamo di seguito, per un confronto, la norma precedente e quella attuale.
Articolo 6 commi 1 e 2 D. Lgs. 39/2021 previgente
Omissis
- Alla domanda e’ allegata la documentazione attestante:
a) i dati anagrafici dell’Associazione o Societa’ sportiva dilettantistica
b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
f) le attivita’ (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa’ e Associazioni sportive affiliate;
g) l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attivita’ sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
- Ogni Associazione e Societa’ sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
c) i verbali che modificano gli organi statutari;
d) i verbali che modificano la sede legale.
Articolo 6 commi 1 e 2 D. Lgs. 39/2021 attuale, come modificato dall’articolo 10 del DL 73/2021 convertito in L. 106/2021
- Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o societa’sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati. - Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica.
Si riducono pertanto in modo rilevante i documenti che dovranno essere depositati presso il nuovo registro, sebbene i dati richiesti per l’iscrizione possano essere rimodulati, anche fissando requisiti ulteriori, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante.
Si ricorda, in merito al riconoscimento attuale ai fini sportivi ed all’iscrizione nel Registro CONI delle asd ed ssd che il Consiglio Nazionale del CONI con delibera n°1692 del 7 luglio 2021 ha stabilito:
- il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI alla data del 30 giugno 2021, ma prive del requisito dell’attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza;
- che al termine del successivo semestre, sui dati presenti nel Registro per l’attività sportiva e didattica svolta nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza fino al 31 dicembre 2021, verranno assunti provvedimenti per eventuali carenze del summenzionato requisito;
- che gli inserimenti dell’attività sportiva, didattica e formativa devono avvenire sempre nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di funzionamento del Registro.
Alla luce di questa delibera emerge l’importanza per gli enti sportivi di verificare senza indugio l’attività sportiva, didattica e formativa svolta, ricordando che l’attività sportiva non è alternativa all’attività didattica, essendo entrambe indispensabili ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro CONI, come precisato dalla Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 29.3.2021 n. 29.
Dr.ssa Cristiana Massarenti