12 giugno 2019.
La necessità dell’adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore è disciplinata dall’articolo 101 comma 2 del D. Lsg. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS), come modificato dal D. Lgs. 105/2018 (termini ampliati da 18 a 24 mesi, ovvero entro il 3 agosto 2019), ed è stata chiarita nei suoi risvolti operativi dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 e, da ultimo, dalla Circolare n. 13 del 31 maggio 2019.
La norma citata, ovvero l’articolo 101 comma 2 del CTS, prevede che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale).
La recente Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31 maggio 2019 ha portato un ulteriore contributo in termini di chiarezza quanto alle modalità ed alle tempistiche con cui procedere al suddetto adeguamento statutario per gli enti interessati a permanere nel mondo del Terzo Settore.
Si ricorda che, per quanto riguarda gli adeguamenti statutari, essi possono essere eseguiti con modalità semplificata, ovvero con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie degli enti e delle associazioni interessate solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- per gli adeguamenti al CTS aventi carattere inderogabile;
- per l’introduzione di previsioni statutarie che escludono l’applicazione di norme derogabili del CTS (individuabili nel CTS attraverso la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”).
DECORRENZA DEI TERMINI PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI
La Circolare del Ministero del 31 maggio ha precisato che l’adeguamento degli statuti entro il 3 agosto 2019 per gli enti non a scopo di lucro rappresenta un onere, ma anche una facoltà, in quanto esso rappresenta l’espressione di una precisa volontà di permanere nel Terzo Settore.
La potestà di modificare lo statuto secondo le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, comporta che, in ogni caso, entro i 24 mesi (ovvero entro il 3 agosto 2019) si potranno eventualmente apportare ulteriori modifiche resisi necessarie, sempre con le stesse modalità, così definite dalle Circolari del Ministero “alleggerite”. Tali modalità semplificate, tuttavia, sono previste solo per quegli enti che già risultano iscritti nei Registri attualmente vigenti e non per coloro che non lo sono ancora.
Infatti, la Circolare precisa che per associazioni non iscritte nei registri attualmente vigenti, le modifiche statutarie necessarie per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno essere adottate con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall’iscrizione.
Pertanto, in conclusione, possiamo così riassumere quanto sopra esposto:
Tipologia di ente
Associazioni già iscritte nei Registri vigenti Onlus, Associazioni Promozione sociale e Organizzazioni di Volontariato
Associazioni non ancora iscritte nei registri vigenti Onlus, Associazioni Promozione sociale e Organizzazioni di Volontariato
Modalità semplificate per modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 117/2017 entro il 3 agosto 2019
SI
NO
Modalità semplificate per modifiche statutarie ulteriori ai sensi del D. Lgs 117/2017 entro il 3 agosto 2019
SI
NO
TERMINI PER L’ADEGUAMENTO
La domanda cui il Ministero intende rispondere è la seguente:
Il mancato adeguamento statutario entro il 3 agosto 2019 può far venir meno l’iscrizione ai suddetti registri (ONLUS/APS e ODV) e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano?
Il Ministero del Lavoro opera una distinzione tra Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di Volontariato ed ONLUS.
Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.
La risposta al quesito viene data dalla Circolare citata attraverso l’analisi della procedura di iscrizione di tali enti nel nuovo Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Tale procedura prevede la trasmissione dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri attualmente esistenti, da parte degli uffici competenti, al RUNTS.
A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni, esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS, da effettuarsi, primariamente sull’atto costitutivo e sullo statuto.
Inoltre, il medesimo ufficio potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel RUNTS. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3 CTS) determinerà la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS.
La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione, successivamente al quale l’ente già iscritto ai previgenti registri continua a rimanere in possesso della qualifica di ODV o di APS, acquisita per effetto dell’iscrizione negli stessi.
Alla conclusione del procedimento di controllo, il competente ufficio adotterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS, ovvero, nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 54, un provvedimento di diniego di iscrizione al RUNTS medesimo.
Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l’esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all’art. 101 comma 2 del Codice, ma a questo punto senza più beneficiare delle modalità alleggerite ivi previste, nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. “disposizioni inderogabili”.
In sostanza, dalla lettura coordinata e sistematica delle norme, deriva che “la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice non possa essere che il procedimento, successivo alla trasmigrazione di cui al richiamato articolo 54, comma 2, finalizzato al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS, incardinato presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma”.
Concludendo, per le APS ed ODV la modifica dello statuto e il suo adeguamento potrà essere operato anche successivamente al 3 agosto 2019, e fino all’ultimazione del procedimento di controllo degli statuti effettuati dagli uffici competenti, ovviamente, non con le maggioranze semplificate previste per le assemblee ordinarie di cui abbiamo parlato ampiamente.
ONLUS
Più complesso appare stabilire la data per l’adeguamento statutario delle ONLUS al CTS. La Circolare del Ministero n. 13 del 31 maggio 2019, tuttavia, ci viene in aiuto per dissolvere i dubbi in proposito, in quanto prevede che con riguardo alle ONLUS si deve partire dalla considerazione che la disciplina vigente (articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997) resterà in vigore fino a che non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS (sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS).
La stessa Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco del febbraio 2018 ha precisato che le ONLUS apportano al proprio statuto, entro il termine previsto dall’articolo 101, comma 2 del codice, le modifiche necessarie per adeguarlo al codice stesso,subordinando l’efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.
La Circolare precisa che la comunicazione dei dati delle ONLUS al RUNTS non avverrà attraverso il processo di “trasmigrazione”, in quanto le forme organizzative di tali particolari tipologie di enti sono troppo eterogenee per consentirne il travaso in un’unica sezione del RUNTS.
Per le ONLUS (che, nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, sono considerate ETS), dovrà essere previsto da apposito decreto ministeriale un peculiare percorso di inserimento all’interno del RUNTS.
Pertanto, prosegue la Circolare “stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs. n.460/1997, la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente nell’ambito del regolando procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS”.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Anagrafe delle Onlus, interpellata sul tema ha consigliato, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate e della Circolare del Ministero, di provvedere all’adeguamento entro la data del 3 agosto 2019, proprio sulla base dell’argomentazione che non sussiste per le ONLUS lo stesso procedimento di iscrizione (attraverso “trasmigrazione”) che invece verrà adottato per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato.
Dr.ssa Cristiana Massarenti