12 novembre 2019
La nuova disciplina dell’impresa sociale è stata introdotta con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in vigore dal 20 luglio 2017 (normativa successivamente integrata dal D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95).
Questi interventi normativi prendono le mosse dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, che all’art. 1, comma 2, lett. c) contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 112/2017, «l’impresa sociale viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore, in quanto anche essa presenta l’elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell’aspetto teleologico, cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi».
Successivamente, il Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2018 ha disciplinato la definizione degli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese per le necessarie iscrizioni.
A seguire è intervenuto il d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106” entrato in vigore l’11 agosto 2018, con il quale è stato introdotto lo slittamento del termine per procedere all’adeguamento delle imprese sociali esistenti alle nuove disposizioni al 20 gennaio 2019 (da dodici a diciotto mesi dal 20 luglio 2017), nonché alcune precisazioni in ordine alla fruizione dei benefici riservati a tale tipologia di enti.
Da ultimo, l’articolo 43, comma 4 bis, del Decreto legge n. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 ha riaperto i termini per l’adeguamento degli statuti, scaduti al 20 gennaio 2019, prorogandoli al 30 giugno 2020.
Si ricorda che l’articolo 17 comma 3 del D. Lgs. 112/2017 prevede che le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore della norma, potranno modificare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Tutte le modifiche statutarie degli enti che possono qualificarsi “imprese sociali” vanno effettuate per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La nozione di impresa sociale
La definizione di “impresa sociale” è rinvenibile all’articolo 1 del D. Lgs n. 112 /2017:
“Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformita’ alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attivita’ d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale, adottando modalita’ di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu’ ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita’.”
Viceversa, non possono essere qualificate “imprese sociali” le societa’ costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (tra le quali rientra anche il CONI), e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del decreto n. 112/2017 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita’ di interesse generale individuate dal decreto stesso, a condizione che per tali attivita’ adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalita’ di tali enti, recepisca le norme del presente decreto.
Per lo svolgimento di tali attivita’ deve essere costituito un patrimonio destinato e devon essere tenute separatamente le scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, bilancio di esercizio e bilancio sociale).
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. A questi enti le disposizioni del decreto n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
In conclusione, lo status di “impresa sociale” non identifica una categoria giuridica di enti, bensì una “qualifica normativa” che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto agli articoli da 2 a 13, come riportato nella Relazione illustrativa al Decreto.
Le cooperative sociali ed il D. Lgs. 112/2017.
In particolare per quanto concerne le cooperative sociali, l’articolo 17 del decreto n. 112/2017 reca alcune norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative.
In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede un’integrazione alla definizione di cooperative sociali, mediante inserimento all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 del riferimento ad alcune delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del D. Lgs. 112/17 e, nello specifico di quelle di cui alle lett.a), b), c), d), l), e p).
In secondo luogo, le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) – e, cioè, «alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi» – possono iscriversi all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Rispetto a quanto in precedenza stabilito dall’art. 17, comma 3, d.lgs. 155/2006, il quale prevedeva che “Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2¹ , e 12² , acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative”, l’art. 1, comma 4, d.lgs. 112/2017 dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, precisandosi che alle cooperative sociali e ai loro consorzi la disciplina dell’impresa sociale si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della legge 381 del 1991.
L’attribuzione alle cooperative sociali e ai loro consorzi della qualifica ope legis di impresa sociale, comporta che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. da 2 a 13 del decreto (relativi alle attività di impresa di interesse generale, l’assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, le norme di funzionamento delle cariche sociali, l’ammissione ed esclusione dei soci, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell’impresa sociale).
Alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicheranno, invece, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili.
In particolare,per effetto dell’art. 17 d.lgs. 112/2017, che ha ampliato l’oggetto delle cooperative sociali di tipo A, vengono espressamente incluse, nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, anche le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del citato d.lgs. 112/2017 e, quindi, le cooperative sociali potranno svolgere le seguenti attività:
-interventi e servizi sociali;
-interventi e prestazioni sanitarie;
-prestazioni socio-sanitarie;
-educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
-servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità.
Considerato, infine, che le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l’obbligo di adeguare gli statuti delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112/2017 (20 luglio 2017), previsto dall’art. 17, comma 3, del decreto stesso, con la conseguenza che le cooperative sociali esistenti potranno accedere ai benefici previsti per l’impresa sociale senza la necessità di compiere modifiche statutarie entro il 30 giugno 2020.
Dr.ssa Cristiana Massarenti
¹ D. Lgs. 155/2006 articolo 10. “L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale.”
² D. Lgs. 155/2006 articolo 12. “Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.”