4 settembre 2020
A seguito dei provvedimenti d’urgenza di cui all’emergenza Covid-19 sono stati posti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alcuni quesiti in merito al contributo 5 per mille, ovvero:
- la possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti;
- la possibilità di destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza.
Il Ministero competente con nota n. 4344 del 19 maggio 2020 ha risposto ai citati quesiti osservando che le tematiche sollevate con il primo quesito sono state affrontate dall’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto “Cura Italia”, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis è stato stabilito che è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020 e che, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.
La nota del Ministero spiega le ragioni di tali disposizioni tese ad agevolare le attività delle associazioni interessate in questo periodo di emergenza epidemiologica che ha reso impossibile la normale loro operatività ed ottemperanza delle norme originarie.
Sotto il primo profilo, occorre rammentare che il D.P.C.M. 23.04.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 07.07.2016, nonché l’art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, fissano il termine per la rendicontazione (ovvero l’effettivo impiego delle somme percepite) in dodici mesi a partire dalla data di percezione del contributo: poiché per l’anno finanziario 2017 tale contributo è stato percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11/07/2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 07/08/2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse del cinque per mille, originariamente in scadenza al 10.7.2020 o al 6.8.2020, è posposto al 31 ottobre 2020. La nota afferma che “alla luce della descritta ratio dell’intervento normativo, consistente nel rendere fruibile agli enti del Terzo settore un più ampio margine temporale di operatività, in ragione dello stato d’emergenza in corso, si deve ritenere la disposizione in parola applicabile, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).”
Viene ricordato che è comunque fatto salvo il disposto contenuto nell’art. 12, co. 1, lett. e) del D.P.C.M. 23.04.2010, che riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e rinviandole a nuovo negli esercizi successivi.
Per quanto attiene al secondo quesito in esame, per effetto della disposizione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 35, gli enti del Terzo settore che, avendo percepito il contributo del cinque per mille nel corso del 2019, sono tenuti alla redazione del relativo rendiconto nel corrente anno, godono di ulteriori sei mesi ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, da assolversi, pertanto, entro 18 mesi (e non più 12 mesi) dalla data di ricezione delle somme.
Dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni previsti dall’articolo 12, comma 3 del citato D.P.C.M. 23.04.2010 entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione del rendiconto alla scrivente Amministrazione.
Infine, sempre con riferimento al secondo quesito, viene specificato che “possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Pertanto, l’emergenza epidemiologica in atto non può ex se fondare l’ammissibilità, ai fini dell’utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell’oggetto o dello scopo sociale, che possono essere legittimamente apportate in ossequio alle disposizioni contenute nello statuto nonchè, nel caso di soggetti dotati di personalità giuridica, alle previsioni di cui al D.P.R. n.361/2000.”