Mancato adeguamento degli statuti delle ONLUS al Codice del Terzo Settore entro il 31 ottobre 2020: quali conseguenze?

11 novembre 2020

a cura di Cristiana Massarenti

Molti rappresentanti e operatori di ONLUS in questi giorni mi hanno chiesto: il mancato adeguamento dello statuto entro il 31 ottobre quali conseguenze comporta?
Il mancato adeguamento comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa istitutiva delle ONLUS, ODV e APS?

Cenni normativi

L’articolo 101 del  D. LGS 117/2017 (d’ora in poi CTS), comma 3, prevede che il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (ONLUS/ODV/APS).
Fino all’operatività del RUNTS, recita il comma 2 dell’articolo 101 citato, “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione socialea quelle associazioni (APS/ODV/ONLUS) n.d.a. – che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS” entro il 31 ottobre 2020, termine più volte prorogato (da ultimo dall’art. 35 DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27).
Entro il 31 ottobre 2020, pertanto, i predetti enti hanno potuto modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Norme già in vigore dal 1 gennaio 2018 per ONLUS/APS/ODV
Nel periodo transitorio, dal 1 gennaio 2018 fino al periodo di imposta successivo alla autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (dovrebbe essere il 2022), le ODV, APS ed ONLUS godono già  di alcune norme di carattere fiscale previste dal CTS, ovvero delle previsioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)[1].

Detto questo, è necessario precisare che condizione imprescindibile per entrare nel RUNTS è l’adeguamento degli statuti alle clausole del CTS.

Le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) non hanno una omogeneità giuridica, per cui è stato necessario imporre loro una precisa scelta in merito alla categoria di enti del terzo settore cui vogliono appartenere per continuare il loro percorso, la loro attività.
La loro norma istitutiva, il D. Lgs. n. 460/1997, è ancora in vigore e sarà abrogata dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sarà verificata la seconda delle seguenti condizioni

a) piena operatività del RUNTS
b) la Commissione europea abbia autorizzato alcune disposizioni fiscali contenute nel CTS.

Da quella data verrà meno tutta la disciplina ONLUS ed anche le agevolazioni fiscali riservate a questi enti.
Il legislatore della riforma invita alla scelta le ONLUS, al fine di evitare che la perdita della qualifica di ONLUS determini l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato avvalendosi del regime fiscale agevolato.
Quindi, prima di tutto, la ONLUS dovrà chiedersi se vuole diventare un ETS, e se la risposta sarà positiva dovrà scegliere in quale sezione collocarsi.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato;
  2. Associazioni di promozione sociale;
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore.

La Onlus dovrà scegliere una di esse.

Dopo il 31 ottobre 2020 cosa accadrà?
Per il mancato adeguamento entro la data del 31 ottobre 2020 non succede nulla di grave, è bene precisarlo, semplicemente dovrà essere effettuato con le maggioranze e le procedure previste per le assemblee straordinarie.
Ciò che è importante è la presentazione tempestiva di iscrizione al RUNTS per evitare l’obbligo di devoluzione del patrimonio formatosi durante il periodo in cui hanno rivestito la qualifica di ONLUS.
L’Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , presenti al giorno antecedente quello da cui inizierà il processo di trasmigrazione dei dati inerenti ODV ed APS al RUNTS.
I dati e le informazioni dovranno comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale.
L’elenco delle ONLUS sarà pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Ciascun ente inserito nell’elenco di cui sopra, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, presenterà, a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui
all’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati.
La ONLUS che si iscriverà al RUNTS o al Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, perderà la qualifica di ONLUS dal momento della sua iscrizione e non potrà più utilizzare il relativo acronimo nella sua denominazione.
Tuttavia tale perdita di qualifica non si configura quale caso di scioglimento dell’ente che, come previsto dal D. Lgs. 460/1997, determini la devoluzione del suo patrimonio.

 Nel caso in cui non venga presentata domanda di iscrizione cosa accadrà?

Qualora non venisse presentata domanda di iscrizione entro il 31 marzo sopra indicato, la Onlus che non abbia adeguato il proprio statuto al CTS e che non abbia fatto domanda di iscrizione si troverà in una di queste situazioni:

  • la ONLUS dovrà sciogliersi, con conseguente obbligo di devoluzione del proprio patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;
  • la “ex Onlus” rimarrà una “semplice” associazione disciplinata dal Codice Civile e dal TUIR per quanto concerne la parte fiscale.

[1] Articolo 77  – Titoli di solidarietà Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono emettere specifici «titoli di solidarieta’», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.
Articolo 78  – Regime fiscale del social lending anche chiamato lending crowdfunding in ambito internazionale, si tratta di un prestito di denaro a favore degli enti del terzo settore senza l’intermediazione degli istituti di credito.
Art. 81 – Social Bonus Si tratta di un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5 con modalità non commerciali.
Art. 82 – Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, il quale prevede, ad esempio, che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa. Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
Art. 84 – comma 2
“I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.”
Art. 85 – comma 7
“I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.”
Articolo 102 – comma 1
Prevede l’abrogazione di alcuni articoli del Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 917/86, ovvero:
e) l’articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il quale prevede che sono deducibili dal reddito delle società… “i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
f) l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede la detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche del 19% di ….”i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire [d.r. 2.065,83 euro], a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
g) l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede una detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche del 19% dei “ i-bis)  i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire [n.d.r. 1.291,14 euro], versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

FINE