La Circolare Agenzia Entrate 31.3.2017 n. 5 ha riepilogato le novità in materia di riparto del cinque per mille per l’anno 2017.
Infatti, il DPCM 7 luglio 2016 ha apportato significative semplificazioni per l’anno in corso:
– eliminando, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, salvo il caso di variazione del legale rappresentante dell’ente;
– istituendo un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per l’iscrizione al cinque per mille “si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016”.
Soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per l’accesso al contributo nell’anno 2017
Gli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 nonché gli enti iscritti nelle altre categorie, il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalle competenti amministrazioni, fermi restando i requisiti per l’ammissione al beneficio, sono inseriti nell’apposito elenco degli enti iscritti al contributo che la stessa Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito entro il 31 marzo 2017. L’inserimento nell’elenco vale ai fini della iscrizione dell’ente al riparto del cinque per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio. Pertanto, anche a seguito dell’iscrizione, permane l’ordinaria attività di controllo e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi per l’anno 2016 e per l’anno 2017.
Si considerano regolarmente iscritti:
– gli enti del volontariato che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
– gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
– gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
– le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.
Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell’anno 2017
Ai fini dell’accesso al riparto del cinque per mille per l’anno 2017, sono tenuti a eseguire l’intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa, gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nell’anno 2016 ovvero gli enti non inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nell’anno 2016.
La domanda iscrizione e la successiva documentazione integrativa sono presentate con le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. In particolare, gli enti del volontariato, presentano all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.
Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l’istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017. Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. L’Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell’anno 2017, nei termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010.