Per gli enti non profit senza partita iva basta una nota di debito nei confronti della P.A.
Gli enti non profit privi di partita Iva non sono tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il chiarimento è arrivato il 12 marzo 2015 in risposta a un question time alla commissione Finanze della Camera, risolvendo i dubbi di associazioni ed enti non profit che, non svolgendo attività commerciale, non sono in possesso di partita iva e, pertanto, non emettono fattura.
Tali soggetti, infatti, emettono normalmente note di debito nei confronti della Pubblica Amministrazione, che sono bloccate dal Sistema di Interscambio (Sdi) dei documenti verso la pubblica amministrazione, in quanto documentazione non assimilabile alla fattura.
Si ricorda che, con Decreto 3 aprile 2013 n. 55, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.) rendendola obbligatoria a far data dal 6 giugno 2014 per alcune di esse, ed estendendola poi a tutte le altre dal 31 marzo 2015. Il suddetto termine, originariamente previsto per il 6 giugno 2015, con esclusione delle amministrazioni locali, è stato anticipato per effetto dell’articolo 25, comma 1, del Dl 66/2014. Quest’ultima norma ha anche anticipato alla medesima data (31 marzo 2015) l’applicazione della disciplina in esame alle amministrazioni locali.
Nella risposta è precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, che rimangono invariati.
In altre parole, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano obbligati ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non saranno obbligati ad emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, dovranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A. emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
Inoltre, secondo la risposta ad un’altra interrogazione parlamentare sempre del 12 marzo 2015, è da escludere che i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica verso la P.A. possano sottrarsi allo split payment, evitando così l’accumulo di crediti Iva. Diverse, infatti, sostiene il Ministero, sono le amministrazioni destinatarie delle due discipline (circolare n. 1/E/2015). In ogni caso sembra vi sia un’apertura da parte del Ministero al fine di prevedere una deroga all’applicazione del meccanismo dello split payment per i soggetti che applicano particolari regimi contabili. L’Agenzia delle Entrate sta analizzando le diverse fattispecie interessate dalla disciplina e la corretta applicazione della nuove norme anche in presenza di regimi forfettari (ad esempio Legge 398/1991).