TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2016

Le società di capitali devono effettuare entro il 16 marzo 2016 il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e vidimazione di libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno. La tassa annuale:

  • Sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tale formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (ovvero dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);
  • È dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero di libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • È deducibile ai fini Ires e Irap.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.), incluse, come chiarito nella Circolare n. 108/E/1996:

  • Le società in liquidazione ordinaria;
  • Le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

SOGGETTI ESONERATI

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

  • Le società di capitali già dichiarate fallite;
  • I consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • Le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
  • Le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.

MISURA DELLA TASSA

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura fissa, ovvero a prescindere dal numero dei libri e dei registri sociali e delle relative pagine. Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società dal 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare:

  1. Se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a 516.456,90 euro, la tassa annuale è pari ad € 309,87;
  2. Se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo superiore a 516.456,90 euro, la tassa annuale è pari ad € 516,46.Se, successivamente alla data del 01.01.2016, intervengono variazioni di capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2016; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2017.

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.

In particolare:

  • Il versamento relativo al primo anno di attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
  • Il versamento per gli anni successivi al primo, invece, va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento (16/03/2016 per l’anno 2016) utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo 7085 e l’anno per il quale il versamento viene eseguito (2016, nel caso di specie).

Come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

FINE