Il modello “UNICO ENC – Enti non commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES):
- Enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Reddito complessivo degli enti non commerciali
Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG o RC o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone, di cui l’ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.
Attenzione! Gli enti che hanno esercitato attività commerciali (possessori cioè di partita iva), escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.
Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti all’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, comma 1 del TUIR).
I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio oppure offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali alle seguenti condizioni:
- Deve trattarsi di iniziative occasionali;
- La raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- I beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore (comma 3, lett. a) dell’art. 143 del TUIR).
I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente (lettera b) del comma 3, art. 143 del TUIR).
Rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.
Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Natura dell’ente (ente commerciale ed ente non commerciale)
L’elemento distintivo degli enti non commerciali (lettera c) dell’art. 73 del TUIR) è costituito dal fatto di non aver quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, intendendo per tale l’attività che determina reddito d’impresa.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualifica dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza delle predette forme, l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Nell’ipotesi in cui lo statuto, l’atto costitutivo o la legge prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell’attività effettivamente svolta ai sensi dell’ art. 149 del TUIR.
Quando si presenta?
Il termine di presentazione del Modello ENC scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, entro il 30 settembre 2015. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2015) entro il 31 marzo 2016.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni, si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Versamenti
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, compresa quella unificata, sono effettuati entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa.
Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES, compresa quella unificata, e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro il giorno 16 del mese approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio). I versamenti devono, comunque, essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2015, l’ente deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2015, l’ente deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015).
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0.40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001).
Attenzione! Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 2015 è stato pubblicato il DPCM 9 giugno 2015 che sancisce la proroga dal 16 giugno al 6 luglio del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli studi di settore. Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli stessi.
Dal 7 luglio al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere effettuati con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0.40%.
Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione utilizzano il modello di pagamento unificato F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro.